Art. 31
Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attivita' dell'amministrazione.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorche' recepiti della Corte dei conti, riguardanti l'organizzazione e l'attivita' dell'amministrazione o di singoli uffici.
Non è presente alcun rilievo non recepito dagli organi di controllo interno, dagli organi di revisione amministrativa e contabile e dalla Corte dei Conti riguardante l'organizzazione e l'attività dell'azienda o dei singoli uffici.
Organo di controllo che svolge le funzioni di OIV: le funzioni di OIV sono esercitate dal RPCT dott. Riccardo Zavatti
Rilevazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione 2017